LONGO M., CASELLA F., FEOLA A., LANDI R. Donazione post mortem del proprio corpo a scopo di studio.

LONGO M.(*), CASELLA F.(*), FEOLA A.(*), LANDI R.(*)

Donazione post mortem del proprio corpo a scopo di studio.

*Dipartimento di Medicina Sperimentale, Seconda Università degli studi di Napoli

In una recente pronuncia del Comitato Nazionale di Bioetica, maggio 2013[1], è affrontato il tema, ricorrente negli ultimi anni a livello politico nazionale e da parte della comunità medica italiana, della possibilità di destinare, post mortem, il proprio corpo a fini di studio e ricerca.

A livello internazionale, sia nell’ambito CEE che nei Paesi extraeuropei, tale tematica appare – pur con ovvie differenze – inquadrata da un punto di vista normativo statale o distrettuale, condizione che, sicuramente, agevola le finalità del fenomeno.[2]

Quanto al nostro Paese, il campo all’interno del quale ci si muove appare tanto più complesso, quanto più si considera, da una parte, l’esiguità di una normativa di riferimento in materia, per di più di epoca particolarmente distante dalle moderne ed attuali prospettive di investigazione scientifica; dall’altro, va sottolineato l’imponenza di una “cortina” di diffidenza nei confronti di una siffatta possibilità, fondata e su motivi etici, e religiosi, ma anche e – forse – soprattutto, legati ad una non chiara conoscenza di quanto tale opportunità potrebbe giovare alla collettività e, parallelamente, a cosa possa significare “mettere”, nel senso letterale del termine, il proprio corpo, o consentire che un proprio congiunto “metta” il proprio corpo, nelle mani di medici che ne faranno oggetto di studi.

Ebbene, anche soltanto nell’enunciazione di tali premesse, appare evidente quanto una opportunità di così grande interesse dal punto di vista scientifico, didattico e sperimentale possa avere ripercussioni etiche e coinvolgimenti che, in prima battuta, si riterrebbero scevri da “interferenze” esterne.[3]

[1] Comitato Nazionale per la Bioetica, Donazione del corpo post mortem a fini di studio e ricerca,  20.05.13.

[2] Osculati A, Guzzetti L, Tavani M. Uso del cadavere o di sue parti a scopi scientifici e didattici. Sinossi della normativa italiana e confronto con quella di alcuni Paesi europei. Riv. It. Med. Leg. 2010; 32 (2): 251 – 268.

[3] Malcontenti R, Lalla F. Liceità del prelievo di parti di cadavere a scopi scientifici o didattici. Problemi medico – legali. Jura Medica 1990; 3 (1 – 3): 141 – 156.

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