FEOLA A., LONGO M., CASELLA F. La certificazione dell’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non agonistica e amatoriale: aspetti giuridici e problematiche medico-legali.

FEOLA A.(*), LONGO M.(*), CASELLA F.(*)

 

La certificazione dell’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non agonistica e amatoriale: aspetti giuridici e problematiche medico-legali.

*Dipartimento di Medicina Sperimentale, Seconda Università degli studi di Napoli

 

Nella Carta Europea dello Sport approvata dalla VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport, che si è svolta nel 1992 a Rodi, lo sport viene definito come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”, dunque una definizione che nel suo significato si avvicina alla nota definizione di Salute data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Italia è stata negli anni molto attenta alle tematiche sportive tant’è che il movimento sportivo italiano è da molto tempo uno dei più numerosi in Europa e, più precisamente, secondo i dati elaborati dall’ISTAT, che fanno riferimento all’anno 2010, nel nostro paese le persone che dichiarano di praticare a diverso titolo attività sportive sono oltre 19 milioni e 234 mila[1],[2]. Analizzando la statistica pocanzi riportata si evince che gli atleti tesserati nelle varie federazioni sportive nazionali sono circa 4 milioni 395 mila. In questo senso anche il Legislatore italiano ha sempre mostrato, più che in altre nazioni europee, una particolare sensibilità nel definire questo particolare ambito, non solo riguardo a tematiche organizzative, ma anche e soprattutto riguardo agli aspetti sanitari quali ad esempio l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. Per quanto concerne la disciplina dell’attività sportiva non agonistica lo Stato compie un primo intervento con il D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Salute) “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.03.1983[3]. Viene stabilito che gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche[4], coloro che svolgono attività organizzata dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti a quella nazionale, debbano essere sottoposti preventivamente e con periodicità annuale a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute da parte dei rispettivi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Qualora il medico che svolge la visita incorra in motivati sospetti clinici può richiedere accertamenti specialistici integrativi.

[1] Tale statistica considera le persone con più di tre anni di età e si riferisce alla popolazione italiana in numero di 58 milioni 285 mila cittadini [CONI].

[2] CONI-Comunicazione e Rapporti con i Media. La pratica Sportiva attraverso i dati CONI e ISTAT in I numeri dello sport italiano. Roma 27.04.2011.

[3] Palmieri L. Medicina Legale dello sport. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane; 1984.

[4] Per attività parascolastiche si deve intendere tutto il complesso di attività fisico sportive promosse dalle istituzioni scolastiche, inserite nei piani di offerta formativa e svolte in orario extrascolastico, con la partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante finalizzate alla partecipazione a gare e campionati come i Giochi Sportivi Studenteschi ed i Giochi della Gioventù.

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